Disposizioni in materia di certificazioni e atti di notorietà
Ultima modifica 24 novembre 2020
Dal 1 gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati
Si comunica che dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, quali: Enti Statali, Regioni, Province, Comuni, ASL, Agenzie del Territorio, delle Entrate, Università e Scuole pubbliche, INPS ecc…( art.40 DPR 445/2000).
E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede.
Pertanto, gli uffici demografici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato ed i certificati riporteranno la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio.
I certificati d’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, ecc.) potranno essere rilasciati per l’esibizione a privati in competente bollo diritti di segreteria, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la produzione a privati dei certificati stessi.
Normativa di riferimento
- Legge 12/11/2011, n.183 – articolo 15 ( legge di stabilità 2012)
- DPR 28/12/2000, n.445 (Testo unico documentazione amministrativa)
- Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.14 del
- 22/12/2011
- Circolare del Ministro dell’Interno n.33 del 23/12/2011